Decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007 (*).
 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione (*)

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni che, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e relativa nota di aggiornamento, avviino un processo di restituzione del maggior gettito fiscale, rispetto alle previsioni, dando priorità ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture ed investimenti;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:
 

Articolo 40.
(Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali).

Articolo 40.
(Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali).

        1. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sarà operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco continuerà ad essere assicurata dall'attuale concessione fino a piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.

        1. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sarà operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco continuerà ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino a piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.


Pag. 210-211
        2. Per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è istituita, a decorrere dal 1o marzo 2008, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia stessa.         2. Identico.
        3. In fase di prima applicazione il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.         3. In fase di prima applicazione il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, sentite le organizzazioni rappresentative dei dipendenti dell'Amministrazione e le associazioni di categoria dei soggetti titolari di concessione alla rivendita di generi di monopolio, con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.
        4. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono nominati il direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo statuto provvisorio e le disposizioni necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia.         4. Identico.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce la data a decorrere dalla quale le funzioni svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo l'ordinamento vigente, sono esercitate dall'Agenzia. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che è soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alcune funzioni già esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possono essere assegnate, senza oneri a carico della finanza pubblica, ad altre Agenzie fiscali; con il predetto regolamento sono apportate modifiche all'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali e può essere disposta la trasformazione dell'Agenzia fiscale di cui al comma 2 in ente pubblico economico.         5. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce la data a decorrere dalla quale le funzioni svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo l'ordinamento vigente sono esercitate dall'Agenzia. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che è soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alcune funzioni già esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possono essere assegnate, senza oneri a carico della finanza pubblica, ad altre Agenzie fiscali; con il predetto regolamento sono apportate modifiche all'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali.
          5-bis. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze previsti ai commi 3, 4 e 5 sono adottati sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro invia periodicamente una relazione al Parlamento sul processo di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
        6. Si applica l'articolo 73, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.         6. Identico.
          6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, definisce, relativamente al gioco a distanza:
              a) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a più concessionari, i requisiti minimi richiesti ai soggetti affidatari di concessioni per l'esercizio dei giochi e per la raccolta dei giochi stessi;
 

            b) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a un solo concessionario, i requisiti minimi richiesti ai soggetti abilitati alla loro raccolta;


Pag. 212-213
              c) le modalità per la partecipazione al gioco da parte dei consumatori.
 

        6-ter. I provvedimenti di cui al comma 6-bis sono definiti in conformità ai seguenti princìpi e criteri:

 

            a) tutela del consumatore;

 

            b) tutela della concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nel rispetto della tutela del consumatore e della difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, perseguite in ossequio ai princìpi di necessità, di proporzionalità e di non discriminazione tra soggetti italiani ed esteri;

 

            c) rispetto dei diritti di esercizio e di raccolta di giochi, concorsi e scommesse determinati dalle concessioni in essere;

 

            d) esplicita abrogazione delle disposizioni, concernenti la regolazione dei requisiti minimi per l'esercizio e per la raccolta del gioco a distanza nonché delle relative modalità di partecipazione, in contrasto con quelle definite dai provvedimenti di cui al comma 6-bis;

 

            e) pluralità dei soggetti raccoglitori del gioco, anche relativamente ai giochi il cui esercizio è affidato in concessione ad un unico soggetto;

 

            f) obbligo della nominatività del gioco a distanza;

 

            g) esercizio della promozione e della pubblicità dei prodotti di gioco, nel rispetto dei princìpi di tutela dei minori, dell'ordine pubblico e del gioco responsabile.

 

        6-quater. I requisiti minimi richiesti ai concessionari unici affidatari dell'esercizio dei giochi, concorsi e scommesse sono definiti dalle specifiche convenzioni di concessione.

          6-quinquies. La regolazione dei singoli giochi esercitati a distanza è definita con specifici decreti direttoriali.
          6-sexies. All'articolo 1, comma 287, lettera i), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed all'articolo 38, comma 4, lettera i), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila» sono soppresse. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato definisce, in conformità con i princìpi di tutela della concorrenza e di non discriminazione dei soggetti titolari delle concessioni in essere, l'importo del corrispettivo a carico dei soggetti che intendono acquisire il diritto del gioco a distanza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della convenzione per l'affidamento in concessione dei giochi pubblici, di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in data 28 agosto 2006, adottata ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del predetto decreto-legge.

Pag. 214-215
        7. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:         7. Identico.

        «Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento».

 

        8. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale».

        8. Identico.